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Garibaldi - largo Marina (Cetara - SA) |
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Tra i rami si può notare
(con un pò di sforzo) un
"divieto di sosta 00-24".
Perchè nessuno si preoccupa di "rendere visibile" il segnale, come previsto dal l'art. 79, comma 1, del Regolamento di Attuazione (relativo all'art. 39 del C.d.S.), che disciplina la "visibilità dei segnali"? Si riporta
integralmente il comma citato: |
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| 16 agosto 2003 | |||||
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| 16 agosto 2003 | |||||
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Perchè è stato collocato un divieto
di accesso
anzichè un divieto di transito, in un'area chiusa?
La differenza tra i due segnali è fondamentale per l'utente della strada. Visto che la cosa si ripete, ne approfittiamo per spiegare la differenza tra i due segnali:
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| 16 agosto 2003 | |||||
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ORDINANZA |
Sotto
alcuni segnali è stato apposto un pannello integrativo che riporta il
numero dell'ordinanza di apposizione del segnale.
L'ORDINANZA ANDAVA POSTA
SUL RETRO DEL
SEGNALE! Infatti, l'art. 77, comma 7, del Regolamento di Attuazione (relativo all'art. 39 del C.d.S.), che disciplina il "retro" dei segnali stradali, impone che sul retro, dei soli segnali di prescrizione, vengano riportati gli estremi dell'ordinanza di apposizione.
Si riporta
integralmente il comma citato:
""Il
retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso
devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione
proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il
segnale e l'anno di fabbricazione nonche' il numero della autorizzazione
concessa dal ministero dei Lavori pubblici alla ditta medesima per la
fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni
non puo' superare la superficie di 200 cm quadrati. Per i segnali di
prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali,
devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di
apposizione"".
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| 16 agosto 2003 | |||||
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Dal 28 luglio al 16 agosto
2003 è stato apposto sulla "torre saracena" lo
striscione pubblicitario di una banca. Chi ne ha autorizzato l'esposizione? Perchè l'Amministrazione Comunale non è intervenuta per farlo rimuovere, nemmeno dopo l'articolo (vedi) apparso sul giornale "La Città" il 12 agosto? L'art. 23, comma 3 e 13-ter, del Codice della Strada vieta la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o di edifici di interesse storico che deturpano il paesaggio. La sanzione amministrativa, prevista dal comma 11 del
citato articolo, è del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro
1.376,55; Perchè la Polizia Municipale non è intervenuta? |
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| 28 luglio - 16 agosto 2003 |
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