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corso Garibaldi - largo Marina
(Cetara - SA)
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Tra i rami si può notare (con un pò di sforzo) un "divieto di sosta 00-24".

Perchè nessuno si preoccupa di "rendere visibile" il segnale, come previsto dal l'art. 79, comma 1, del Regolamento di Attuazione (relativo all'art. 39 del C.d.S.), che disciplina la "visibilità dei segnali"?

Si riporta integralmente il comma citato:
""Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilita'. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto"".

16 agosto 2003
16 agosto 2003


Perchè è stato collocato un divieto di accesso anzichè un divieto di transito, in un'area chiusa?

La differenza tra i due segnali è fondamentale per l'utente della strada. 

Visto che la cosa si ripete, ne approfittiamo per spiegare la differenza tra i due segnali:

Il segnale di "divieto di accesso" viene posto all'inizio di una strada dove non è consentito l'accesso dalla parte in cui lo stesso è visibile ma dalla parte opposta, dove si troverà un segnale di "senso unico".
La circolazione è ammessa, quindi, per un solo senso di marcia.
Il segnale di "divieto di transito" vieta la circolazione in entrambi i sensi di marcia (o su una determinata area).
Utilizzando un "pannello integrativo", la circolazione può essere limitata o consentita a particolari categorie di veicoli.
16 agosto 2003

 

ORDINANZA
N. 10/1996

Sotto alcuni segnali è stato apposto un pannello integrativo che riporta il numero dell'ordinanza di apposizione del segnale.

L'ORDINANZA ANDAVA POSTA SUL RETRO DEL SEGNALE!
Così non serve proprio a niente.

Infatti, l'art. 77, comma 7, del Regolamento di Attuazione (relativo all'art. 39 del C.d.S.), che disciplina il "retro" dei segnali stradali, impone che sul retro, dei soli segnali di prescrizione, vengano riportati gli estremi dell'ordinanza di apposizione.

Si riporta integralmente il comma citato:
""Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l'ente o l'amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l'anno di fabbricazione nonche' il numero della autorizzazione concessa dal ministero dei Lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L'insieme delle predette annotazioni non puo' superare la superficie di 200 cm quadrati. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell'ordinanza di apposizione"".
16 agosto 2003


Dal 28 luglio al 16 agosto 2003 è stato apposto sulla "torre saracena" lo striscione pubblicitario di una banca.

Chi ne ha autorizzato l'esposizione?

Perchè l'Amministrazione Comunale non è intervenuta per farlo rimuovere, nemmeno dopo l'articolo (vedi) apparso sul giornale "La Città" il 12 agosto?

L'art. 23, comma 3 e 13-ter, del Codice della Strada vieta la collocazione di cartelli e altri mezzi pubblicitari in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli paesaggistici o di edifici di interesse storico che deturpano il paesaggio.

La sanzione amministrativa, prevista dal comma 11 del citato articolo, è del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55;
oltre alla diffida, prevista dal comma 13-bis, a rimuovere il mezzo pubblicitario entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell'atto.
La mancata rimozione entro il termine suddetto comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da Euro 4.000 a Euro 16.000 (Disposizioni aggiornate al 2 agosto 2003)

Perchè la Polizia Municipale non è intervenuta?

28 luglio - 16 agosto 2003

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