Prima
di chiudere è opportuno precisare che esistono delle sanzioni
a carico dell'Ente proprietario della strada (Comune di Cetara)
che non rispetta il "Codice della strada" |
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L'art. 38 del Codice della Strada (Segnaletica
stradale) disciplina la collocazione, le caratteristiche, la
manutenzione dei segnali stradali.
In particolare:
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il comma 5 rimanda al Regolamento la
descrizione delle caratteristiche dei segnali nonchè la loro
apposizione, specificando che gli stessi non devono essere collocati
in modo da costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle
persone invalide.
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il comma 6 precisa che la collocazione della
segnaletica risponde a criteri di uniformità sul territorio
nazionale;
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il comma 7 impone agli enti proprietari di
mantenere in perfetta efficienza la segnaletica e di provvedere alla
sostituzione, reintegrazione o rimozione quando sia anche parzialmente
inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale era
stata collocata;
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il comma 14 specifica che,
nei confronti
degli enti proprietari della strada (nel nostro caso il Comune) che non adempiono
agli obblighi previsti dall'art.38 o che ne facciano uso improprio
delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di
inottemperanza, nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione,
provvede il Ministro ponendo a carico dell'ente le spese relative, con
ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.
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L'art. 45 del Codice della Strada (Uniformità
della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni)
vieta la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o
non conforme a quella stabilita, nonchè la collocazione dei segnali in
modo diverso da quello prescritto (comma 1);
Inoltre:
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il comma 2 specifica che il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti può intimare agli enti proprietari
(Comune) di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere,
entro quindici giorni, ogni segnale non conforme alle disposizioni
impartite ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra
segnaletica nonchè a provvedere alla collocazione della segnaletica
mancante;
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i commi 3 e 4 specificano che, decorso
inutilmente il termine, provvede il Ministero con addebito delle spese
al Comune;
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La sanzione amministrativa, prevista dal comma 7
per coloro che violano il comma 1, è del pagamento di una somma da Euro
343,35 a Euro 1.376,55.
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Dopo aver visto le
pagine precedenti, appare chiaro che il "Comune di Cetara" viola
quotidianamente gli articoli citati.
Quali
provvedimenti saranno adottati dal Sindaco per porre rimedio a questa
situazione?
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Se avete segnalazioni da
mandarci, scrivete all'indirizzo e-mail
info@cetaranuova.org
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