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VIOLAZIONI COMMESSE DALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA
 

Prima di chiudere è opportuno precisare che esistono delle sanzioni
a carico dell'Ente proprietario della strada (Comune di Cetara)
 che non rispetta il "Codice della strada"

L'art. 38 del Codice della Strada (Segnaletica stradale) disciplina la collocazione, le caratteristiche, la manutenzione dei segnali stradali.

In particolare:

  • il comma 5 rimanda al Regolamento la descrizione delle caratteristiche dei segnali nonchè la loro apposizione, specificando che gli stessi non devono essere collocati in modo da costituire ostacolo o impedimento alla circolazione delle persone invalide.

  • il comma 6 precisa che la collocazione della segnaletica risponde a criteri di uniformità sul territorio nazionale;

  • il comma 7 impone agli enti proprietari di mantenere in perfetta efficienza la segnaletica e di provvedere alla sostituzione, reintegrazione o rimozione quando sia anche parzialmente inefficiente o non sia più rispondente allo scopo per il quale era stata collocata;

  • il comma 14 specifica che, nei confronti degli enti proprietari della strada (nel nostro caso il Comune) che non adempiono agli obblighi previsti dall'art.38 o che ne facciano uso improprio delle segnaletiche previste, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ingiunge di adempiere a quanto dovuto. In caso di inottemperanza, nel termine di quindici giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro ponendo a carico dell'ente le spese relative, con ordinanza-ingiunzione che costituisce titolo esecutivo.

L'art. 45 del Codice della Strada (Uniformità della segnaletica, dei mezzi di regolazione e controllo ed omologazioni) vieta la fabbricazione e l'impiego di segnaletica stradale non prevista o non conforme a quella stabilita, nonchè la collocazione dei segnali in modo diverso da quello prescritto (comma 1);

Inoltre:

  • il comma 2 specifica che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può intimare agli enti proprietari (Comune) di sostituire, integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro quindici giorni, ogni segnale non conforme alle disposizioni impartite ovvero quelli che possono ingenerare confusione con altra segnaletica nonchè a provvedere alla collocazione della segnaletica mancante;

  • i commi 3 e 4 specificano che, decorso inutilmente il termine, provvede il Ministero con addebito delle spese al Comune;

  • La sanzione amministrativa, prevista dal comma 7 per coloro che violano il comma 1, è del pagamento di una somma da Euro 343,35 a Euro 1.376,55.

Dopo aver visto le pagine precedenti, appare chiaro che il "Comune di Cetara" viola quotidianamente gli articoli citati.

Quali provvedimenti saranno adottati dal Sindaco per porre rimedio a questa situazione?

 

Se avete segnalazioni da mandarci, scrivete all'indirizzo e-mail info@cetaranuova.org

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