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Tassa sui rifiuti solidi urbani interni: alcune nozioni che il cittadino deve conoscere.

Pagare le tasse è un dovere a fronte del quale esiste un diritto che è quello di sapere per quale motivo bisogna pagarle.

A Cetara, capita spesso di pagare più di quanto dovuto senza sapere il motivo, per il semplice fatto che non c’è abbastanza informazione. Spesso si sente dire: “quello mi ha detto che devo pagare tanto…ed io pago!"  E’ molto meglio, credetemi, conoscere oltre ai doveri anche i diritti perché, a volte, si risparmia senza dover chiedere “piaceri”.

In questo articolo verranno esaminate alcune disposizioni in materia di “tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni” allo scopo di fornire al lettore informazioni utili a capire perché deve pagare la tassa, a quale tariffa deve essere assoggettato un locale o un’area, le eventuali riduzioni o esenzioni ecc…

Prima di esaminare, in particolare, attraverso il commento del regolamento comunale, gli aspetti che possono riguardarci più da vicino, è necessario fare una panoramica sintetica di ciò che dice la “legge” che ha istituito la tassa. 

DECRETO LEGISLATIVO

La tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni è disciplinata dal Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n.507 – Capo III – Articoli dal 58 al 81.

L’art. 58 obbliga i comuni ad istituire una tassa annuale, da disciplinare con apposito regolamento ed applicare in base a tariffa con l’osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui alle norme previste dal citato Decreto - Capo III.

L’art. 59, al punto 4, prevede una riduzione del tributo nei casi in cui il servizio di raccolta:

-         non è svolto nella zona di residenza o di dimora dell’immobile a disposizione o di esercizio dell’attività dell’utente;

-         è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del regolamento di cui al comma 1, dell’art. 59, relative alle distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, da stabilire in modo che l’utente possa usufruire agevolmente del servizio di raccolta.

L’art. 62 disciplina il presupposto della tassa affermando che la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite, con alcune esclusioni.

NON SONO SOGGETTI alla tassa i locali e le aree che NON POSSONO PRODURRE RIFIUTI:

1. per la loro natura;

2. per il particolare uso cui sono stabilmente destinati;

3. perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell’anno, qualora tali circostanze siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o a idonea documentazione.

La tassa è dovuta, secondo l’art. 63, da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte con vincolo di solidarietà con i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse. Da notare che l’articolo non parla di residenza anagrafica ma di occupazione o detenzione; ciò significa che è indifferente, per proprietario del locale o dell’area, avere la residenza in detto luogo, ai fini dell’applicazione dell’imposta.

L’art. 64 riguarda l’inizio e la cessazione dell’occupazione o detenzione. 

La tassa è corrisposta in base a TARIFFA commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.

L’obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l’utenza.

La cessazione dell’occupazione o detenzione, nel corso dell’anno, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione, debitamente accertata.

L’art. 65 offre la possibilità al Comune di scegliere se commisurare la tassa:

  1. alle quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti, nonché al costo dello smaltimento;
  2. alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta e al costo dello smaltimento, per i Comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti.

Le TARIFFE per ogni categoria o sottocategoria OMOGENEA sono determinate dal Comune, secondo il rapporto di copertura del costo, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

L’art. 66 prevede alcuni casi in cui la tariffa può essere ridotta:

-         abitazioni con un unico occupante;

-         abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione;

-         locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte ad uso stagionale o ad uso non continuativo;

-         abitazioni il cui utente risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all’anno, in località fuori del territorio nazionale;

-         agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

L’art. 67 offre al Comune la possibilità di concedere agevolazioni sottoforma di riduzioni ed in via eccezionale di esenzioni

L’art. 68 ribadisce che, per l’applicazione della tassa, i comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento che deve contenere:

a)       la classificazione delle categorie di locali ed aree con omogenea potenzialita’ di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

b)      le modalità di applicazione dei parametri, di cui all’art. 65;

c)       la graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni d’uso di cui all’art. 66;

d)      l’individuazione delle fattispecie agevolative, delle relative condizioni e modalità di richiesta documentata e delle cause di decadenza.

L’art. 69 obbliga i comuni a deliberare le tariffe da applicare per l’anno successivo. In caso di mancata deliberazione si intendono prorogate le tariffe approvate per l’anno in corso.

L’art. 70 prevede, per i soggetti di cui all’art.63, l’obbligo di presentare denuncia entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione da compilare su appositi modelli predisposti dal comune.

La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità sono rimaste invariate.

REGOLAMENTO COMUNALE

Come previsto dall’art. 58 e ribadito dall’art. 68 del D.Lgs 507/93, il Comune di Cetara ha approvato, con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 10 del 06.03.1996, il Regolamento Comunale per l’applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuto solidi urbani interni.

Gli elementi essenziali della tassa, da tenere in considerazione, anche alla luce di quanto stabilito dal Regolamento citato sono:

1. Il presupposto che si identifica con l’occupazione o detenzione dei locali ed aree, a qualsiasi uso adibiti (Art. 4 del Regolamento Comunale);

Quando si parla di occupazione o detenzione non si parla, necessariamente, di residenza. Il concetto di residenza, come presupposto dell’imposta, non è contemplato né dal Decreto né dal Regolamento; ciò significa, lo ripeto, che una persona può avere la residenza in un altro comune e occupare o detenere un immobile ubicato in Cetara senza essere soggetto a tariffa diversificata.

2. Il soggetto passivo che è colui che occupa o detiene il locale o l’area, solidalmente con altri soggetti che lo/la usano, in comune; ciò significa che “se non paga uno paga l’altro occupante o detentore”.

3. Le esclusioni dalla tassa; esistono, infatti, alcuni locali che non possono produrre rifiuti per le ragioni sopra esposte (Vedasi il citato art. 62 D.Lgs 507/93)

4. Le classi di contribuenza ovvero le categorie in cui sono suddivisi i locali e le aree, secondo lo schema previsto dall’art. 10 del Regolamento Comunale:

Categoria A con tariffa pari a Lire 2.100 per mq (Euro 1,08)
1) Abitazioni private; 2) Cantine fino a 15 mq; 3) Musei – biblioteche –attività di istituzioni culturali, politiche, religiose; 4) Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 5) Sale teatrali e cinematografiche, sale per giochi, palestre.
Categoria B con tariffa pari a Lire 2.700 per mq (Euro 1,39)

1) Parcheggi privati; 2) Distributori di carburante.

Categoria C con tariffa pari a Lire 4.500 per mq (Euro 2,32)
1) Sudi professionali; 2) Banche e uffici privati in genere.
Categoria D con tariffa pari a Lire 4.500 per mq (Euro 2,32)
1) Case per vacanze; 2) Garage e depositi; 3) Parrucchieri e barbieri; 4) Attività di produzione artigianale
Categoria E  con tariffa pari a Lire 5.950 per mq (Euro 3,07)
1) Attività di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili; 2) Panifici e macellerie, pescherie; 3) Mercerie e negozi di abbigliamento; 4) Relativi depositi.
Categoria F con tariffa pari a Lire 8.100 per mq (Euro 4,18)
1) Pubblici esercizi: ristoranti, trattorie, bar, pizzerie, caffè, fast food, chioschi, pasticcerie. Relativi depositi; 2) Fruttivendoli e relativi depositi; 3) Alberghi e discoteche.
Categoria G con tariffa pari a Lire 8.100 per mq (Euro 4,18)
1) Opifici industriali e relativi depositi.

Come si nota, ad ogni categoria corrisponde una tariffa stabilita dal comune. Per conoscere l’entità della cifra dovuta occorre moltiplicare la tariffa corrispondente alla categoria per i metri quadri di superficie calpestabile. Al prodotto ottenuto va aggiunta l’addizionale provinciale.

5. Le agevolazioni previste dall’art. 12 del Regolamento Comunale, che sono:

6. La denuncia che deve essere redatta su modelli predisposti dal Comune e presentata entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione al fine di comunicare le variazioni intervenute che modificano le condizioni di tassabilità.

Questi elementi dovrebbero bastare per rendersi conto della propria posizione rispetto al tributo; per maggiori informazioni “sapete a chi chiedere”

CONCLUSIONE

Essendo giunti alla conclusione ed alla luce di quanto sopra esposto non possiamo non porci spontaneamente dei quesiti sulla cosiddetta “CASA PER VACANZA”:

Ricordo, a tal proposito, il principio previsto dall’art. 68 del Decreto che obbliga i Comuni a classificare i locali ed aree in categorie con omogenea potenzialita’ di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;

Ricordo, a tal proposito, che l’art. 66 del decreto prevede addirittura possibili riduzioni per le abitazioni ed aree ad uso stagionale.

Chi risponderà a queste “chiacchiere di giornalino”???

Pagare è un dovere ma è giusto che si paghi quanto dovuto…… non un centesimo in più (di euro, si intende!!!).

Brescia, 12/01/2002

Salvatore Giordano

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