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I.C.I. – Imposta
Comunale sugli Immobili,
adempimenti per l’anno 2002
Al fine di porre il cittadino cetarese nella condizione di adempiere, in modo corretto, agli obblighi tributari locali, vengono riportate alcune nozioni sull’imposta comunale sugli immobili.
Verranno esaminati il Decreto Legislativo 30 DICEMBRE 1992, n. 504, che ha istituito l’imposta ed il Regolamento Comunale approvato dal Consiglio Comunale con delibera nr. 25 del 30.10.1998, in vigore dal 01.01.1999.
PRESUPPOSTO
Il presupposto dell'imposta (art. 1 D.Lgs.) è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato e di conseguenza nel territorio di Cetara, a qualsiasi uso destinati (salvo le previste eccezioni).
SOGGETTI PASSIVI
I Soggetti passivi (art. 3 D.Lgs.), cioè coloro che devono pagare l’imposta, sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi.
Per essere più chiari, i soggetti tenuti al pagamento dell'I.C.I. sono:
NON sono tenuti al pagamento, invece:
BASE IMPONIBILE
La base imponibile (art. 5 D.Lgs.), costituita dal valore degli immobili, varia a seconda dei beni soggetti all’imposta:
Fabbricati iscritti in catasto:
Per tutte le categorie catastali, tranne per la categoria E che è esente, si moltiplica la rendita catastale o quella presunta, rivalutata del 5% per i seguenti coefficienti:
Aree fabbricabili:
La base imponibile è costituita dal valore commerciale al 1° gennaio dell’anno di riferimento.
Terreni agricoli:
La base imponibile è costituta dal reddito dominicale rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 75.
ALIQUOTA
(art. 6 D.Lgs.) L'aliquota è stabilita dal comune, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota dell’anno precedente.
L’aliquota può essere diversificata in funzione delle tipologie e degli usi ai quali gli immobili sono destinati. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile l'aliquota vigente.
ESENZIONI
Alcuni immobili, espressamente indicati nell’art. 7 del Decreto nonché dall’art. 4 del Regolamento, sono esenti dall'imposta.
RIDUZIONE
L'imposta è ridotta del 50 per cento, come indicato dall’art. 8 del Decreto e dall’art. 8 del Regolamento, per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
L’inagibilità o l’inabitabilità è accertata dall’Ufficio Tecnico Comunale con perizia a carico del proprietario; in alternativa, il contribuente può presentare dichiarazione sostitutiva. Il Regolamento, a tal proposito, prevede la produzione di apposita domanda, in carta semplice, con la quale si dichiara la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE
Dalla imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, EURO 103,29 (lire 200.000) rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
Con la deliberazione del comune, l'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo di EURO 103,29 (lire 200.000) può essere elevato, fino a EURO 258,23 (lire 500.000), nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale.
TERRENI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI
L’articolo 9 del Decreto prevede che i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
VERSAMENTO
(art. 10 D.Lgs.) L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
Il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso deve essere effettuato in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno (per l’anno 2002 entro il primo luglio), pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1 al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 30 giugno.
Come disposto dall’art. 9 del Regolamento i versamenti eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri; inoltre, secondo l’art. 12, il versamento deve essere effettuato tramite conto corrente postale n. 18960849, intestato alla Tesoreria Comunale di Cetara.
DICHIARAZIONE
I soggetti passivi devono dichiarare, a norma dell’articolo 10 del Decreto, gli immobili posseduti nel territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.
L’obbligo della dichiarazione è sostituito, come prevede l’art. 10 del Regolamento, con l’obbligo della comunicazione di variazione che deve essere effettuata entro il termine di versamento della rata di acconto su apposito modello da ritirare gratuitamente presso l’Ufficio Tributi del Comune di Cetara.
Di seguito vengono riportate le principali situazioni in cui è obbligatorio presentare la dichiarazione, tenuto conto che, per le successioni aperte dal 25 ottobre 2001, gli eredi che hanno presentato la dichiarazione di successione contenente gli immobili non devono presentare la dichiarazione ICI. Saranno, infatti, gli Uffici delle Entrate che hanno ricevuto la successione a trasmettere una copia direttamente a ciascun Comune in cui sono situati gli immobili caduti in successione:
NON deve essere presentata, per l’anno in corso, la dichiarazione nei seguenti casi:
RIMBORSO
Il contribuente, secondo l’art. 13 del Decreto, può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura indicata nel comma 5 dell'articolo 14.
Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
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Aliquote e detrazioni per l’anno 2002. |
Comune di Cetara (SA)
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Tipologia |
Aliquota |
Detrazione |
|
Abitazione principale |
5,50 ‰ |
Euro 103,29 |
|
Altri (aliquota ord.) |
6,00 ‰ |
Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il Decreto Legge 30 DICEMBRE 1992, n. 504 ed il Regolamento Comunale.
Inoltre, per effettuare il calcolo automatico, inserendo i dati a disposizione, occorre collegarsi all’indirizzo web http://www.uau.it/ici/calcola.htm
Salvatore Giordano
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